Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) concede contributi a università straniere per la promozione della lingua e della cultura italiana nelle istituzioni straniere attraverso la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano.
1. CONTRIBUTI, CRITERI DI ASSEGNAZIONE E TEMPISTICHE PER L’UTILIZZO DEGLI STESSI
I contributi di cui sopra sono concessi per la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano presso università straniere e sono destinati alla copertura parziale della retribuzione di insegnanti assunti direttamente dalle università con contratto a legge locale. Ai fini dell’individuazione delle Istituzioni possibili beneficiarie, con il termine “cattedre di italiano” si intendono cattedre e/o corsi di insegnamento in ambito universitario nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l’ordinamento dell’istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso ha una diversa denominazione.
Nell’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, verranno adottati i seguenti criteri e parametri:
a) corretto utilizzo dell’eventuale contributo fruito negli anni precedenti o restituzione del contributo inutilizzato o utilizzato impropriamente;
b) soppressione di lettorati di ruolo e/o assenza di docenti madrelingua;
c) prosecuzione dell’attività di insegnamento dell’italiano a seguito della conclusione del Progetto “Laureati per l’Italiano”;
d) numero di studenti e di corsi;
e) costo della vita e dell’insegnamento nel Paese;
f) Facoltà presso cui il corso è tenuto, dando priorità ai corsi inseriti in settori strategici (ad es. scienza / architettura / design / economia / enogastronomia);
g) sostegno a progetti innovativi volti all’utilizzo delle nuove tecnologie (e-book, corsi a distanza, ecc.);
h) livello delle relazioni bilaterali;
i) ordine di priorità attribuito alla richiesta dall’Ambasciata competente;
Si terrà conto, inoltre, della congruità della richiesta presentata.
Quale criterio generale, non si potranno prendere in considerazione richieste di università dove siano già in servizio lettori di ruolo MAECI inviati dall’Italia. Fa eccezione l’esistenza di specifici contributi previsti, per esempio, da accordi culturali bilaterali ratificati dal nostro Parlamento, che andranno opportunamente segnalati nella richiesta.
Non possono inoltre essere prese in considerazione richieste di università che intendano utilizzare i contributi per scopi che esulino dalla retribuzione dei docenti assunti con contratto a legge locale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto di libri, materiale didattico o materiale promozionale, l’organizzazione di conferenze, convegni o altri eventi, la retribuzione di conferenzieri e ospiti di convegni, le spese di viaggio dei docenti partecipanti a convegni e riunioni esterne.
Si specifica altresì che i corsi devono consistere nell’insegnamento della lingua italiana, devono tenersi in italiano e devono avere luogo presso l’ateneo richiedente e non in Italia.
Si prega altresì di prestare particolare attenzione alla congruità dell’ammontare del contributo richiesto. Ai sensi dell’art. 2 c. 1 del Decreto n. 50 del 5 marzo 2009, infatti, l’ammontare dei contributi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana non può essere superiore, in ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell’importo dell’assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell’anno cui il contributo si riferisce.
Si precisa che il decreto fa riferimento all’assegno di sede del lettore ministeriale eventualmente in servizio e non alla retribuzione dei docenti assunti dagli atenei con contratto a legge locale. Il limite deve essere inteso come un parametro di valutazione interno, a supporto della valutazione effettuata dalle Sedi in merito alla congruità degli importi richiesti dagli atenei.
Come previsto dalla normativa vigente, la valutazione delle richieste viene effettuata dalle Ambasciate, dai Consolati e dagli IIC, tenendo presenti le ricadute per la promozione della lingua e della cultura italiana nel territorio di competenza. Si raccomanda di indirizzare le richieste verso progetti innovativi e volti ad avere un impatto su larga scala in termini di aumento del numero di studenti di italiano attraverso, ad esempio, la realizzazione di corsi di italiano online.
Oltre a selezionare rigorosamente le richieste delle università, codeste Sedi sono pregate di verificare preliminarmente l’effettiva possibilità per gli atenei di ricevere contributi in base alla legislazione locale, la congruità del contributo richiesto e l’efficace e corretto utilizzo di quello eventualmente già ricevuto.
Si ribadisce che le somme eventualmente concesse hanno natura di contributo e non di finanziamento. È pertanto di fondamentale importanza chiarire previamente agli atenei interessati che non vi è alcun obbligo di accoglimento della domanda, né di concessione dell’intero importo richiesto. Gli importi assegnati possono essere uguali o inferiori alle cifre proposte dagli atenei. Inoltre, è essenziale chiarire alle istituzioni universitarie interessate che i progetti didattici presentati ai fini della concessione dei contributi devono essere realizzabili a prescindere dall’importo eventualmente concesso.
In linea generale, ogni potenziale problematica legata al corretto utilizzo dei contributi dovrà essere valutata in primo luogo in sede di esame delle richieste, previamente alla trasmissione delle stesse a questo Ministero; in un secondo momento, a seguito dell’assegnazione dei contributi, codeste Sedi vorranno appurare la correttezza del loro utilizzo da parte dell’ateneo beneficiario.
Quanto alle tempistiche per l’utilizzo dei contributi concessi nell’arco di un esercizio finanziario, si specifica che i fondi erogati per il sostegno alle cattedre devono essere utilizzati entro la conclusione delle attività dell’Anno Accademico di riferimento.
A titolo di esempio, i contributi concessi nell’E.F. 2025 dovranno essere utilizzati dagli atenei entro la conclusione delle attività dell’A.A. 2025-26 (declinato in base al calendario, boreale o australe, adottato dai singoli atenei).
Si ricorda che i contributi non utilizzati o utilizzati impropriamente devono essere recuperati e versati dalla Sede al CCVT. Detta restituzione è condizione imprescindibile ai fini della concessione di un eventuale nuovo contributo.
2. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo a valere sul cap. 2619/2, dovranno essere composte dalla seguente documentazione:
– Lettera di richiesta e motivazione dell’istituzione universitaria;
– Formulario A di richiesta del contributo, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformità del documento all’originale conservato agli atti della Sede;
– Formulario B, ovvero la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo eventualmente fruito, contenente il parere dell’Ambasciata e la dichiarazione di conformità del documento all’originale conservato agli atti della Sede.
Relativamente alla predetta documentazione, si precisa quanto segue:
– La dimensione di ciascun file non potrà superare il limite massimo di 4MB;
– LETTERA DELL’ISTITUZIONE UNIVERSITARIA (massimo una pagina): dovrà riportare in forma sintetica e al contempo circostanziata la motivazione della richiesta. Dovrà essere redatta su carta intestata dell’ateneo, firmata dal Responsabile accademico e corredata del timbro dell’ateneo;
– FORMULARIO A: la richiesta di contributo per sostegno alle cattedre e/o corsi universitari di lingua italiana dovrà essere redatta sul modello allegato che andrà compilato in ogni sua parte, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata;
– FORMULARIO B: le università che hanno beneficiato di contributi nell’E.F. 2024 o nel quinquennio precedente (EE.FF. 2019-2023), a conclusione dei corsi organizzati, dovranno predisporre la relazione finale sull’utilizzo dell’ultimo contributo ricevuto, utilizzando l’allegato formulario B. Anche in questo caso il modulo andrà compilato in ogni sua parte, sia nella sezione di competenza degli atenei, sia in quella riservata all’Ambasciata.
In riferimento agli atenei ubicati in Paesi con valuta diversa dall’euro, si richiama l’attenzione degli atenei sull’importanza di indicare nel rendiconto di spesa, oltre all’ammontare effettivamente ricevuto in altra valuta, la cifra in euro formalmente assegnata con messaggio di questo Ufficio, senza effettuare nuove conversioni da valuta a euro al momento della compilazione del Formulario B. Ne deriva che per tutte le voci di spesa andrà inevitabilmente utilizzato il tasso di cambio applicato al momento della conversione del contributo da euro a valuta locale ai fini del versamento all’ateneo.
La presentazione della relazione finale è condizione indispensabile per la concessione e la liquidazione del contributo. Si prega pertanto di trasmetterla assieme alla nuova richiesta di contributo, anche qualora sia già stata precedentemente inviata a questo Ufficio.
Per gli atenei che adottano il calendario australe, in considerazione della conclusione posticipata dell’Anno Accademico, sarà possibile trasmettere la relazione relativa all’utilizzo del contributo eventualmente concesso nell’E.F. 2024 anche in un secondo tempo – comunque non oltre il termine inderogabile del 15 agosto 2025 – per consentire a questo Ufficio di terminare in tempi congrui l’iter amministrativo-contabile di liquidazione dell’eventuale nuovo contributo concesso.
Si ricorda infine che la relazione finale costituisce un adempimento obbligatorio cui tutte le Istituzioni universitarie che hanno ricevuto contributi devono provvedere anche qualora non abbiano presentato richiesta di contributo nel presente Esercizio Finanziario.
Le università dovranno utilizzare esclusivamente i formulari allegati al presente messaggio, che sono stati rinnovati rispetto agli anni precedenti. I moduli dovranno essere compilati digitalmente, senza apportare alcuna modifica al testo predisposto da questo Ufficio e prestando attenzione all’apposizione di data, timbro dell’Istituzione richiedente e firma del Responsabile accademico.
Si sottolinea nuovamente l’importanza di presentare a questo Ufficio richieste coerenti con le finalità del Capitolo di spesa. Gli obiettivi dei progetti presentati dovranno emergere in modo univoco dai moduli di richiesta, dalle lettere di accompagnamento e dalle relazioni finali che dovranno riportare SINTETICAMENTE la destinazione dei fondi.
3. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE (25 MARZO)
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle indicazioni contenute nel presente messaggio, la CORRETTA e INTEGRALE compilazione dei formulari e, previo attento controllo della documentazione predisposta.
La documentazione dovrà essere salvata con il nome del Paese e dell’Ateneo a cui si riferisce (“2619-2_2025_PAESE_Nome Università”) e dovrà contenere i singoli file pdf che compongono la richiesta di contributo, ovvero:
1) il Formulario A (denominato “2619-2_2025_PAESE_Nome Università_Form. A”);
2) la lettera di motivazione dell’ateneo (denominata “2619-2_2025_PAESE_Nome Università_Lettera”);
Si sottolinea che il mancato rispetto della modulistica e delle scadenze indicate comporterà l’impossibilita’ di soddisfare la richiesta di contributo presentata.
La domanda va presentata all’Istituto Italiano di Cultura (indirizzo e-mail corsilingua.iicbuenosaires@esteri.it) entro e non oltre il 25 marzo 2025.
- Documenti utili:
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI
- Esempi di moduli compilati:
ESEMPIO di Modulo di richiesta All. A COMPILATO
ESEMPIO di Modulo di richiesta All. B COMPILATO
Esempio di lettera di richiesta che deve redigere l’Ateneo richiedente.
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025